Portiamo a Vostra conoscenza che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 77 del 02 Aprile 2007 la legge 40/2007, che ha convertito con modifiche il decreto legge 31 Gennaio 2007 n. 2 (c.d. Pacchetto Bersani 2).
Specificatamente per le polizze rami danni, l’articolo 5 comma 4 della precitata legge stabilisce:
“Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente :
In caso di durata poliennale , l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (2 Aprile 2007).
Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”
Con questa legge viene modificato l’articolo 1899 del codice civile, che fissava la possibilità di stipulare polizze di durata decennale per i rami danni.
Le modifiche apportate dalla legge 40/2007 del 02 Aprile 2007, prevedono la facoltà dei Contraenti/Assicurati di recedere ad ogni scadenza annuale dai contratti di Assicurazione di durata poliennale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
In questa prima fase, per i contratti stipulati prima del 02 Aprile 2007, la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo se le polizze saranno in corso da almeno tre anni.
E’ importante evidenziare che dal 02 Aprile tutte le polizze rami danni, che verranno stipulate, dovranno essere annuali come le polizze Responsabilità Civile Auto.
La norma precedente, risaliva ad un’epoca in cui le imprese assicurative non operavano in regime concorrenziale ed aveva portato alla diffusione sul mercato italiano di polizze di durata decennale per i rami danni, che costituivano un’anomalia tutta italiana nel mercato europeo, con effetti pregiudizievoli per i consumatori.
La nuova legge imprime un passo decisivo verso un mercato più concorrenziale e meno ingessato di quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi.
Poter cambiare assicuratore senza vincoli pluriennali e/o penali, aumenta inevitabilmente la vivacità dei mercati e ne stimola la crescita a tutto vantaggio degli assicurati.
In particolare le Congregazioni Religiose potranno procedere con maggiore facilità all’attuazione di un piano di revisione e centralizzazione delle coperture assicurative di pertinenza delle singole Opere dipendenti.
L’unificazione dei contratti a livello centralizzato rappresenta un strumento operativo, che suggeriamo di utilizzare in quanto consente ai responsabili degli Enti di effettuare :
1) Un’ analisi dettagliata della situazione in corso nelle varie Opere dell'Ente per verificare:
- se tutte le Case sono effettivamente assicurate contro tutti i rischi ;
- se le coperture sono oggettivamente adeguate ;
- se le polizze in corso possono essere tecnicamente migliorate nelle garanzie e nelle estensioni;
- se i costi delle coperture sono equi e corrispondenti al mercato anche in funzione delle condizioni praticate
2) Un esame delle eventuali alternative finalizzate ad ottimizzare gli sforzi economici che la Congregazione deve affrontare per la tutela dei propri beni e delle proprie attività;
L’unificazione dei contratti assicurativi quindi avrà come diretta conseguenza:
- Eliminare immediatamente le numerose posizioni assicurative in corso con diverse Compagnie di Assicurazione.
- Eliminare la disparità di trattamento, sia tecnico che economico, tra le varie Opere della stessa Congregazione.
- Sollevare i responsabili locali dalle incombenze legate alle trattative di stipula, aggiornamento e rinnovo delle polizze di assicurazione
Per conseguire l’obiettivo dell’unificazione dei contratti assicurativi Vi suggeriamo di avvalerVi della collaborazione di un consulente assicurativo (Broker), con una specifica esperienza del nostro settore, il quale vi darà il necessario supporto per affrontare le diverse fasi operative e Vi garantirà la corretta gestione dei contratti.
Per le problematiche direttamente collegate al settore assicurativo, Vi ricordiamo che il nostro Broker Janua B&A, che costantemente ci tiene aggiornati sulle novità assicurative tramite la rubrica Informazioni Assicurative edita sul nostro Notiziario, è a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in materia.
Marco Conte
La rubrica “Informazioni Assicurative” è curata dalla Janua B&A Broker spa sede di Genova.
Per ogni richiesta di chiarimenti e/o informazioni potrete rivolgerVi a :
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