Da oltre un decennio il sistema pensionistico italiano (ma analoghi sono i problemi in tutti i Paesi occidentali) è oggetto di tensioni collegate a fattori demografici (il prolungamento della vita umana, la denatalizzazione), economici (globalizzazione della produzione e distribuzione, delocalizzazioni, concorrenza tra Paesi con diversa legislazione e prassi sociale e fiscale), organizzativi (rapporti di lavoro flessibili, precariato, tardivo ingresso nel lavoro), con conseguenti politiche economiche e sociali volte a contenere gli aumenti dei costi del sistema, che ovunque incidono per oltre il 10% del Prodotto interno lordo, con punte più elevate per i Paesi che, come l’Italia, presentano una forte incidenza della popolazione anziana ed una legislazione pensionistica favorevole (a fronte di carenze nelle politiche per la famiglia, i servizi sociali, gli ammortizzatori sociali).
Di qui una serie di riforme (nel 1992/93, nel 1995, nel 1997, nel 2004 ed altre sono preannunciate) aventi per oggetto sia i rendimenti pensionistici sia l’età di pensionamento, che, complessivamente, hanno prodotto una situazione che vede: una fascia di persone (gli attuali pensionati ed i pensionandi nel prossimo decennio) dotate di assegni di una certa adeguatezza in relazione alla loro vita lavorativa; una fascia di persone (quelle che hanno cominciato a lavorare negli anni novanta) la cui pensione pubblica (INPS, INPDAP, etc) – dopo 35 anni di lavoro! – sarà largamente inferiore alla metà dell’ultima retribuzione.
La previdenza complementare
Per sopperire a questa situazione è stata introdotta sin dal 1993 (con il decreto legislativo n.124) la previdenza complementare su base volontaria, da affiancare a quella obbligatoria, al fine di pervenire ad un complessivo trattamento pensionistico che garantisca ai futuri pensionati un trattamento più adeguato alle loro esigenze. L’iniziale decreto è stato via via modificato, fino a giungere all’ultima revisione (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252) ed alla “Finanziaria 2007” (legge 27 dicembre, 2006, n. 296, art.1, commi 313, 314, 749-767) che, incidendo direttamente, e dal 1° gennaio 2007, sulla destinazione del TFR (il trattamento di fine rapporto che spetta ad ogni lavoratore e che era sinora rimasto nella disponibilità del datore di lavoro), ha di fatto reso necessario per tutti i datori di lavoro, i lavoratori e le rispettive organizzazioni prendere una decisione rispetto alla previdenza complementare.
A partire dal 1° gennaio 2007, infatti, i lavoratori debbono scegliere se mantenere l’attuale disciplina del TFR o optare per un Fondo pensioni complementari (utilizzando la modulistica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in caso di silenzio il TFR maturando va ad un Fondo pensioni di categoria già esistente o a un Fondo pensioni che sarà istituito dall’INPS). Nell’ipotesi che il lavoratore scelga esplicitamente per il mantenimento del TFR, questo sarà comunque trasferito all’INPS (che lo gestirà secondo le vecchie norme) nel caso di datori di lavoro aventi 50 o più dipendenti, mentre potrà restare “in azienda” per quelle con meno di 50 dipendenti. E’ opinione diffusa che queste novità favoriranno lo sviluppo della previdenza complementare (finora ha aderito solo circa il 15% dei lavoratori interessati), con dirette conseguenze su tutti i rapporti di lavoro.
Gli orientamenti della CISM e dell’USMI
La nuova situazione è stata esaminata dal Comitato di coordinamento CISM-USMI (cui partecipano gli organismi dei quali fanno parte Istituti religiosi, Società di vita apostolica e/o religiosi e religiose e che perseguono finalità e interessi specifici: AGIDAE, ARIS, CNEC, FIDAE, FISM, UNEBA ed il “Gruppo economi/e generali) che ha ritenuto ormai indifferibile l’adozione di forme pensionistiche complementari per il personale dipendente da Istituti religiosi, Società di vita apostolica o, comunque, da organismi direttamente o indirettamente collegati con la Chiesa. Questo orientamento si basa sia sulle nuove disposizioni legislative e sui contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sia sulla necessità che il personale dipendente da tali organismi possa fruire – per quanto di nostra responsabilità e competenza – di più elevate prestazioni pensionistiche: un diverso orientamento potrebbe, tra l’altro, apparire non coerente con i principi della Dottrina sociale della Chiesa, che dobbiamo per primi testimoniare, e collocherebbe i lavoratori operanti presso tali istituzioni in posizione deteriore rispetto a quelli dipendenti da altri enti o aziende presenti negli stessi settori di attività: assistenza sociale e sociosanitaria, educazione ed istruzione, formazione professionale, sanità.
Possibili soluzioni
Le forme pensionistiche complementari previste dalla legge sono le seguenti:
- Fondi pensione negoziali (o chiusi): sono costituiti in base a CCNL, accordi collettivi, accordi o regolamenti aziendali; si riferiscono alle categorie di lavoratori considerate in tali fonti istitutive; sono amministrati dalle stesse categorie (datori di lavoro e lavoratori, pariteticamente);
- Fondi pensione aperti: sono istituiti e gestiti direttamente da imprese di investimento mobiliare, assicurazioni, società di gestione del risparmio, etc.; l’adesione avviene mediante accordi collettivi (datori di lavoro-lavoratori) o mediante scelta individuale del lavoratore;
- Forme pensionistiche individuali (PIP): adesione singola del lavoratore mediante contratti di assicurazione.
Rispetto a tali possibilità, considerato anche l’elevato numero di lavoratori potenzialmente interessato e l’omogeneità di ispirazione e tendenza dei soggetti rappresentati nel Comitato di coordinamento, si ritiene preferibile non delegare a terzi le decisioni e la gestione di risorse finanziarie che nel tempo potranno raggiungere una notevole entità. In questa scelta si è anche tenuto conto del parere delle organizzazioni sindacali, generalmente contrarie ai Fondi aperti (la terza ipotesi non ha natura contrattuale collettiva).
Conseguentemente è stata condivisa la scelta di adottare lo strumento del Fondo negoziale mediante istituzione di uno specifico Fondo pensioni per i lavoratori del terzo settore e degli enti ecclesiastici cui procederanno, nella fase iniziale, AGIDAE, FISM ed UNEBA previo accordo con le organizzazioni sindacali (prevalentemente CGIL, CISL, UIL) firmatarie dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre l’ARIS sta valutando la questione; al Fondo potranno successivamente associarsi altri soggetti (organismi rappresentativi di settori affini, enti ecclesiastici quali Diocesi, Parrocchie, etc.) sulla base di accordi sindacali o di regolamenti e accordi anche “aziendali”. Esso assumerà quindi la caratteristica di forma pensionistica complementare cui può fare riferimento tutta la vasta area del terzo settore di ispirazione religiosa.
Funzionamento del Fondo pensioni
Il Fondo, secondo le leggi vigenti, sarà amministrato da un’Assemblea, da un Consiglio di amministrazione e da un Collegio dei revisori dei conti composti pariteticamente da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sarà vigilato dalla Commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP). Le risorse finanziarie debbono per legge essere affidate ad una Banca depositaria, mentre gli investimenti saranno gestiti mediante convenzioni con primarie società di investimento mobiliare, assicurazioni, società di gestione del risparmio, fondi comuni: la scelta sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione che darà anche le indicazioni sui livelli di individuazione e ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti, secondo le norme contenute nel decreto n.252/2005.
Il finanziamento del Fondo avverrà attraverso una quota (potrebbe essere dell’1%) della retribuzione a carico del datore di lavoro ed una eguale quota a carico del lavoratore, e mediante il trasferimento del TFR maturato successivamente al 1° gennaio 2007 (o dalla data di assunzione del singolo lavoratore, se successiva). Questo comporterà un maggiore costo del lavoro, solo parzialmente mitigato dalle compensazioni previste dalla legge, che AGIDAE, FISM ed UNEBA dovranno tenere presente in fase di rinnovo dei rispettivi CCNL (le trattative sono in corso). L’adesione del lavoratore al Fondo è volontaria e spetterà allo stesso lavoratore scegliere la linea di investimento tra quelle proposte dal Fondo che riterrà più conveniente per la sua situazione. All’atto del pensionamento egli avrà diritto ad una rendita calcolata sulla base dei contributi complessivamente versati sulla sua posizione aumentata del frutto degli investimenti (potrà anche chiedere che una parte, non superiore al 50%, gli venga corrisposta in capitale; così come manterrà, nei confronti del Fondo, il diritto alle anticipazioni secondo le attuali norme che disciplinano il TFR). Sia i redditi degli investimenti che la rendita finale hanno un trattamento fiscale agevolato.