| TITOLO I
GLI UFFICI E GLI ORGANISMI A LIVELLO NAZIONALE
Capitolo 1
I membri della CISM
Art. 1 – Si ritengono iscritti alla CISM
coloro che hanno dato la loro adesione formale confermata annualmente
con il versamento della quota associativa.
Art. 2 – Partecipano all’Assemblea
Generale tutti coloro di cui all’art. 4 § § 1-2
dello Statuto. Tutti gli aventi diritto sono tenuti a partecipare
personalmente all’Assemblea. Possono, per causa grave, delegare
per scritto il proprio Vicario o, se anche questo fosse impedito,
soltanto un altro membro del proprio Consiglio.
Art. 3. – Nell’Assemblea Generale il
numero legale per le votazioni si computa in base ai presenti alle
singole votazioni iscritti alla CISM. Le decisioni sono prese a
maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza
relativa nella terza votazione, salvo quanto disposto nell’art.
9e dello Statuto. Il Delegato di cui all’art. 2 gode solo
di voce attiva.
Art. 4. – Ogni area, ambito operativo, ufficio,
centro e commissione in cui si articola la CISM a livello nazionale,
ogni Conferenza Regionale, Segretariato Diocesano o Interdiocesano
e ciascun membro della Conferenza, possono proporre, per il tramite
della Presidenza nazionale, argomenti da trattare nell’Assemblea
Generale.
Art. 5. – Il Consiglio di Presidenza prepara
l’ordine del giorno delle sessioni dell’Assemblea generale
tenendo conto di tutte le proposte di cui all’art. 4. Spetta
al Consiglio Nazionale approvare tale ordine del giorno.
Capitolo 2
La Segreteria Generale
Art. 6. – La Segreteria Generale si avvale
dell’opera di coloro che la compongono.
Art. 7. – § 1. Il Segretario Generale
svolge le funzioni stabilite dallo Statuto in tutte le attività
della Conferenza, promuovendone lo sviluppo e il coordinamento.
In particolare spetta al Segretario Generale:
a) coadiuvare il Presidente e il Consiglio di Presidenza
nell’adempimento delle loro funzioni;
b) indirizzare e coordinare le attività e le riunioni delle
aree e dei loro settori;
c) fornire ai Coordinatori delle aree, degli uffici e delle commissioni
le informazioni e i dati di cui hanno bisogno per il loro lavoro;
d) definire, di intesa con il Presidente, l’ordine del giorno
delle riunioni dei Consigli Nazionale, Plenario e di Presidenza;
e) curare che vengano redatti i verbali delle riunioni dei vari
organismi della CISM nazionale e provvedere alla tenuta dell’archivio;
f) mantenere il collegamento con le Conferenze Regionali e i Segretariati
Diocesani;
g) mantenere i contatti con gli Organismi internazionali (CIVCSVA,
USG, UISG, UCESM, CMIS) e nazionali (USMI, CIS) della vita religiosa,
come pure con le Segreterie delle Conferenze dei Superiori Maggiori
di altre nazioni.
§ 2. Per il tramite della Presidenza e della
Segreteria Generale, la CISM promuove i rapporti con la Conferenza
Episcopale Italiana, con le Conferenze Episcopali dell’Europa,
e con gli organismi di collegamento tra le medesime. Spetta al Segretario
Generale mantenere i contatti con le Segreterie dei suddetti organismi.
Capitolo 3
Le aree e i settori
Art. 8. – La CISM nazionale si articola
in aree, ambiti operativi, uffici, centri e commissioni.
Art. 9. – Con il termine « aree»
si indicano settori di attività affini, opportunamente raggruppati
tra loro e affidati ad un Coordinatore che opera in stretto legame
con la Segreteria Generale. Le aree sono:
- evangelizzazione;
- solidarietà;
- cultura;
- animazione della Vita Consacrata.
Art. 10. – § 1. L’area dell’evangelizzazione
raggruppa quegli ambiti operativi che riguardano l’evangelizzazione,
la predicazione, l’insegnamento della dottrina e dell’esperienza
della vita cristiana, la spiritualità, le comunità
cristiane.
Tra gli ambiti operativi di quest’area sono
da comprendere le Missioni ad gentes, le Missioni al popolo, la
pastorale giovanile, l’ecumenismo, il dialogo interrelígioso,
le case di spiritualità, i santuari, le parrocchie, i pellegrinaggi,
il tempo libero, lo sport, ecc.
§ 2. L’area della cultura abbraccia
quegli ambiti operativi che hanno come finalità la promozione
della cultura e l’approfondimento del dialogo tra cultura
e fede, allo scopo di individuare i metodi più appropriati
alle attuali esigenze dei gruppi umani e dei particolari settori
di inserimento culturale degli Istituti di Vita Consacrata e delle
Società di Vita Apostolica.
Tra gli ambiti operativi di quest’area sono
da comprendere le Scuole, i Centri di formazione professionale,
i Centri culturali, le Facoltà teologiche, le Università,
i Centri di spiritualità, i Centri editoriali, i Beni culturali,
i Mezzi di comunicazione sociale, ecc.
§ 3. L’area della solidarietà
abbraccia gli ambiti che promuovono il Vangelo della carità
nell’ambiente sociale, con attenzione speciale alle molteplici
dimensioni della povertà.
Tra gli ambiti operativi di quest’area sono
da comprendere le iniziative pastorali in favore degli anziani in
situazione di abbandono, dei carcerati, dei tossicodipendenti, dei
minori disadattati, dell’infanzia, dell’adolescenza,
dei malati mentali, dei disabili, delle prostitute, dei Migrantes,
come pure tutti i servizi e le iniziative riguardanti l’assistenza
sanitaria, la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato.
§ 4. L’area dell’animazione della
Vita Consacrata comprende quegli ambiti che sono orientati a far
conoscere, promuovere e sostenere la Vita Consacrata.
Tra gli ambiti operativi di quest’area sono
da comprendere la pastorale vocazione, la prima formazione, la formazione
permanente, i religiosi fratelli, l’aiuto fraterno, la comunità
e il governo.
Art. 11. – Gli uffici sono:
- l’Ufficio segretariati regionali e diocesani;
- l’Ufficio stampa.
Art .12. – § 1. Nella CISM nazionale
operano il Centro studi e l’Osservatorio della Vita Religiosa.
§ 2. La CISM nazionale si avvale inoltre dell’opera
di una Commissione giuridica appositamente istituita.
Art. 13. – Ai Coordinatori delle singole
aree spetta, in conformità agli orientamenti dati dal Consiglio
Nazionale e di intesa con la Segreteria Generale, studiare, promuovere,
coordinare e animare gli ambiti operativi dell’area.
E’ loro compito:
a) favorire la conoscenza . e l’interscambio
di orientamenti ed esperienze negli e tra gli ambiti operativi dell’area
e con le altre aree;
b) programmare annualmente l’attività dell’area;
c) promuovere approfondimenti e confronti sui temi attinenti all’area,
anche mediante l’organizzazione di convegni e/o seminari di
studio unitari per tutta l’area o specifici per i singoli
ambiti;
d) presentare al Consiglio di Presidenza, di intesa con il Segretario
Generale, le proposte maturate negli approfondimenti e nei confronti
di cui alla lettera c;
e) promuovere e assicurare la presenza e il coordinamento dei servizi
dei Religiosi negli organismi della comunità ecclesiale e
della società civile, come rappresentanti della CISM;
f) riunire, almeno tre volte l’anno e nei casi urgenti, gli
Animatori dei settori;
g) riunire, almeno una volta l’anno, gli incaricati regionali.
Art. 14. – Gli ambiti operativi di ciascuna
area vengono definiti dal Consiglio Nazionale.
Art. 15. – Il Coordinatore di un’area,
di intesa con il Segretario generale, può proporre all’approvazione
del Consiglio di Presidenza forme peculiari di organizzazione di
particolari ambiti dell’area a lui affidata.
Art. 16. – 5 1. Spetta al Consiglio di Presidenza
presentare i nominativi dei Coordinatori delle aree. Il Consiglio
Nazionale, previa consultazione del Superiore Maggiore del candidato
designato, elegge il Coordinatore dell’area. Egli resta in
carica tre anni e può essere rieletto.
§ 2. A1 Coordinatore dell’area fanno
riferimento gli Animatori preposti ai singoli ambiti operativi.
Essi sono nominati dal Presidente con il consenso del Consiglio
di Presidenza e dopo aver udito il Coordinatore.
Art. 17. – Nel caso si renda vacante l’incarico
di Coordinatore dell’area, il Consiglio di Presidenza elegge,
previa consultazione del Superiore Maggiore del candidato, un nuovo
Coordinatore.
Art. 18. – Nel caso si renda vacante l’incarico
dell’Animatore di un ambito, il Coordinatore dell’area,
di intesa con il Segretario generale procede alla designazione di
un nuovo Animatore, che sarà nominato dal Presidente con
il consenso del Consiglio di Presidenza.
TITOLO II
GLI UFFICI E GLI ORGANISMI A LIVELLO REGIONALE, DIOCESANO O INTERDIOCESANO
Capitolo 1
Gli uffici e gli organismi a livello regionale
Art. 19. – Le Conferenze Regionali possono avere un proprio
Direttorio le cui norme non possono essere contrarie allo Statuto
e al Regolamento della CISM. Le eventuali specificazioni devono
svilupparsi in corrispondenza degli organismi e delle aree nazionali
e prevedere un Responsabile per ogni area.
Il Direttorio Regionale è approvato dal
Consiglio Nazionale.
Art. 20. – Il Responsabile delle aree a livello
regionale mantiene i rapporti con il Coordinatore nazionale e con
gli organismi pastorali delle Chiese locali. Egli può avvalersi,
se del caso, di eventuali collaboratori.
Capitolo 2
I membri del Segretariato Diocesano o Interdiocesano
Art. 21. – Sono membri di diritto del Segretariato:
a) i Superiori delle singole comunità situate
nella Diocesi o nel raggruppamento di Diocesi;
b) i coordinatori di eventuali commissioni o uffici istituiti dal
Segretariato per l’animazione di particolari settori;
c) i Religiosi e i membri delle Società di Vita Apostolica
che fanno parte dei Consigli Presbiterale e Pastorale della Diocesi.
Capitolo 3
L’Assemblea del Segretariato
Art .22. – 5 1. L’Assemblea è
l’organo centrale del Segretariato.
§ 2. Vi fanno parte tutti i membri di diritto
di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
Art. 23. – L’Assemblea del Segretariato:
a) elegge il Segretario Diocesano o Interdiocesano,
che deve essere confermato dal Presidente Regionale;
b) elegge i Consiglieri il cui numero è stabilito da una
apposita norma del Direttorio Diocesano o Interdiocesano. Se manca
la norma, il numero è stabilito dalla stessa Assemblea del
Segretariato.
Capitolo 4
Il Segretario Diocesano o Interdiocesano
Art. 24. – Alla carica di Segretario Diocesano
o Interdiocesano può essere eletto qualsiasi religioso o
membro di Società di Vita Apostolica purché ascritto
in una casa del territorio del Segretariato.
Art. 25. – Il Segretario Diocesano o Interdiocesano
con il suo Consiglio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l’attuazione degli scopi della
CISM di cui all’art. 2 dello Statuto;
b) incrementare i rapporti di comunione dei Religiosi e dei membri
delle Società di Vita Apostolica tra loro, con il clero diocesano
e con i laici;
c) sviluppare il cammino di comunione con la segreteria diocesana
dell’USMI;
d) mantenere rapporti regolari con il Vescovo diocesano e con il
Vicario Episcopale o Delegato Vescovile per la Vita Consacrata e
le Società di Vita Apostolica della iocesi;
e) promuovere la presenza dei Religiosi e dei membri delle Società
di Vita Apostolica negli organismi ecclesiali diocesani;
f) convocare almeno una volta all’anno l’Assemblea di
tutti i Religiosi e membri delle Società di Vita Apostolica
ascritti alle comunità comprese nel territorio del Segretariato;
g) curare il collegamento con la Conferenza Regionale dei Superiori
Maggiori.
Art. 26. – Il Segretariato Diocesano o Interdiocesano
può avere un proprio Direttorio approvato dall’Assemblea
del Segretariato. Le norme in esso contenute dovranno essere conformi
allo Statuto clsM, al presente Regolamento e al Direttorio Regionale.
Approvato dall’Assemblea del Segretariato, il Direttorio Diocesano
o Interdiocesano potrà essere riveduto e aggiornato dalla
medesima Assemblea.
TITOLO III
L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Capitolo 1
Norme circa l’amministrazione e i suoi responsabili
Art. 27. – I beni della CISM sono amministrati ai sensi del
Libro v I beni temporali della Chiesa del Codice di diritto canonico
e in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 28. – Il Presidente della CISM deve
chiedere il consenso del Consiglio di presidenza nei seguenti casi:
a) proporre la conferma o la modifica del contributo
annuo da parte dei membri iscritti alla Conferenza, come pure la
richiesta di contributi straordinari;
b) stipulare contratti di una certa importanza, fare convenzioni,
ecc.;
c) approvare spese straordinarie, contrarre debiti.
Art. 29. – Il Segretario Generale della CISM
è responsabile dell’amministrazione ordinaria; a lui
fa capo l’economo.
Art. 30. – L’economo esercita le sue
funzioni nell’ambito della Conferenza in conformità
ai can. 1273-1279 del Codice di diritto canonico; fornisce al Consiglio
di Presidenza tutti gli elementi contabili da esso richiesti.
Art. 31. – L’economo ha i seguenti
compiti:
a) tenere ordinati e aggiornati i libri contabili
della CISM e ogni sei mesi sottoporli alla revisione e approvazione
del Consiglio di Presidenza;
b) redigere e presentare il rendiconto amministrativo annuale della
CISM al Consiglio Nazionale e all’Assemblea Generale, previa
approvazione del Consiglio di Presidenza;
c) chiedere i contributi stabiliti, fare, nell’ambito dell’amministrazione
ordinaria, le spese correnti per la CISM, pagare i debiti;
d) impiegare, con il consenso del Consiglio di Presidenza, il denaro
eccedente le spese collocandolo utilmente per le finalità
della Conferenza;
e) redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite
e sottoporlo al Consiglio di Presidenza con le sue personali osservazioni
e gli opportuni suggerimenti.
Capitolo 2
Altre norme sull’amministrazione
Art. 32. – I mezzi economici per l’attività
della CISM provengono:
a) dal contributo annuo a carico dei singoli Istituti
Religiosi e delle Società di Vita Apostolica membri della
CISM;
b) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.
Art. 33. – L’economo è tenuto
ad adempiere il suo compito di amministratore dei beni della CISM
con diligenza, in nome della Conferenza, a norma del diritto.
Art. 34. – L’economo, senza il consenso
del Consiglio di Presidenza, non può fare atti, contratti,
scritture con valore giuridico. I conti correnti bancari devono
essere intestati alla CISM e non persone fisiche.
Art. 35. – Chi contrae debiti o qualunque
altra obbligazione per conto della CISM ma senza l’autorizzazione
del Consiglio di Presidenza, ne risponde personalmente qualunque
sia l’ufficio da lui ricoperto. La CISM non è tenuta
a rispondere degli atti posti invalidamente.
Art. 36. – Il personale dipendente deve essere
retribuito con giustizia e onestà. È compito dell’Economo
tenere in regola i documenti di assunzione, ottemperare a tutti
gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conformità
alle leggi civili. |