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Conferenza Italiana Superiori Maggiori
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La CISM
 
LA CISM - REGOLAMENTO
Roma 1999
Decreto di pubblicazione
 

Prot. N. 81/99-PS

LIBERTI p. VITTORIO
Presidente della Conferenza Italiana Superiori Maggiori

Considerato che il Regolamento è stato redatto e approvato in conformità allo Statuto della CISM, ai sensi del can. 8 § 2 del Codice di diritto canonico

decreta

che detto Regolamento venga pubblicato congiuntamente allo Statuto ed entri in vigore un mese dal giorno apposto alla data della stampa.

Roma, 1 settembre 1999.

Liberti p. Vittorio

 
Regolamento
 

TITOLO I
GLI UFFICI E GLI ORGANISMI A LIVELLO NAZIONALE

Capitolo 1
I membri della CISM

Art. 1 – Si ritengono iscritti alla CISM coloro che hanno dato la loro adesione formale confermata annualmente con il versamento della quota associativa.

Art. 2 – Partecipano all’Assemblea Generale tutti coloro di cui all’art. 4 § § 1-2 dello Statuto. Tutti gli aventi diritto sono tenuti a partecipare personalmente all’Assemblea. Possono, per causa grave, delegare per scritto il proprio Vicario o, se anche questo fosse impedito, soltanto un altro membro del proprio Consiglio.

Art. 3. – Nell’Assemblea Generale il numero legale per le votazioni si computa in base ai presenti alle singole votazioni iscritti alla CISM. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione, salvo quanto disposto nell’art. 9e dello Statuto. Il Delegato di cui all’art. 2 gode solo di voce attiva.

Art. 4. – Ogni area, ambito operativo, ufficio, centro e commissione in cui si articola la CISM a livello nazionale, ogni Conferenza Regionale, Segretariato Diocesano o Interdiocesano e ciascun membro della Conferenza, possono proporre, per il tramite della Presidenza nazionale, argomenti da trattare nell’Assemblea Generale.

Art. 5. – Il Consiglio di Presidenza prepara l’ordine del giorno delle sessioni dell’Assemblea generale tenendo conto di tutte le proposte di cui all’art. 4. Spetta al Consiglio Nazionale approvare tale ordine del giorno.

Capitolo 2
La Segreteria Generale

Art. 6. – La Segreteria Generale si avvale dell’opera di coloro che la compongono.

Art. 7. – § 1. Il Segretario Generale svolge le funzioni stabilite dallo Statuto in tutte le attività della Conferenza, promuovendone lo sviluppo e il coordinamento. In particolare spetta al Segretario Generale:

a) coadiuvare il Presidente e il Consiglio di Presidenza nell’adempimento delle loro funzioni;
b) indirizzare e coordinare le attività e le riunioni delle aree e dei loro settori;
c) fornire ai Coordinatori delle aree, degli uffici e delle commissioni le informazioni e i dati di cui hanno bisogno per il loro lavoro;
d) definire, di intesa con il Presidente, l’ordine del giorno delle riunioni dei Consigli Nazionale, Plenario e di Presidenza;
e) curare che vengano redatti i verbali delle riunioni dei vari organismi della CISM nazionale e provvedere alla tenuta dell’archivio;
f) mantenere il collegamento con le Conferenze Regionali e i Segretariati Diocesani;
g) mantenere i contatti con gli Organismi internazionali (CIVCSVA, USG, UISG, UCESM, CMIS) e nazionali (USMI, CIS) della vita religiosa, come pure con le Segreterie delle Conferenze dei Superiori Maggiori di altre nazioni.

§ 2. Per il tramite della Presidenza e della Segreteria Generale, la CISM promuove i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana, con le Conferenze Episcopali dell’Europa, e con gli organismi di collegamento tra le medesime. Spetta al Segretario Generale mantenere i contatti con le Segreterie dei suddetti organismi.

Capitolo 3
Le aree e i settori

Art. 8. – La CISM nazionale si articola in aree, ambiti operativi, uffici, centri e commissioni.

Art. 9. – Con il termine « aree» si indicano settori di attività affini, opportunamente raggruppati tra loro e affidati ad un Coordinatore che opera in stretto legame con la Segreteria Generale. Le aree sono:

- evangelizzazione;
- solidarietà;
- cultura;
- animazione della Vita Consacrata.

Art. 10. – § 1. L’area dell’evangelizzazione raggruppa quegli ambiti operativi che riguardano l’evangelizzazione, la predicazione, l’insegnamento della dottrina e dell’esperienza della vita cristiana, la spiritualità, le comunità cristiane.

Tra gli ambiti operativi di quest’area sono da comprendere le Missioni ad gentes, le Missioni al popolo, la pastorale giovanile, l’ecumenismo, il dialogo interrelígioso, le case di spiritualità, i santuari, le parrocchie, i pellegrinaggi, il tempo libero, lo sport, ecc.

§ 2. L’area della cultura abbraccia quegli ambiti operativi che hanno come finalità la promozione della cultura e l’approfondimento del dialogo tra cultura e fede, allo scopo di individuare i metodi più appropriati alle attuali esigenze dei gruppi umani e dei particolari settori di inserimento culturale degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.

Tra gli ambiti operativi di quest’area sono da comprendere le Scuole, i Centri di formazione professionale, i Centri culturali, le Facoltà teologiche, le Università, i Centri di spiritualità, i Centri editoriali, i Beni culturali, i Mezzi di comunicazione sociale, ecc.

§ 3. L’area della solidarietà abbraccia gli ambiti che promuovono il Vangelo della carità nell’ambiente sociale, con attenzione speciale alle molteplici dimensioni della povertà.

Tra gli ambiti operativi di quest’area sono da comprendere le iniziative pastorali in favore degli anziani in situazione di abbandono, dei carcerati, dei tossicodipendenti, dei minori disadattati, dell’infanzia, dell’adolescenza, dei malati mentali, dei disabili, delle prostitute, dei Migrantes, come pure tutti i servizi e le iniziative riguardanti l’assistenza sanitaria, la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato.

§ 4. L’area dell’animazione della Vita Consacrata comprende quegli ambiti che sono orientati a far conoscere, promuovere e sostenere la Vita Consacrata.

Tra gli ambiti operativi di quest’area sono da comprendere la pastorale vocazione, la prima formazione, la formazione permanente, i religiosi fratelli, l’aiuto fraterno, la comunità e il governo.

Art. 11. – Gli uffici sono:

- l’Ufficio segretariati regionali e diocesani;
- l’Ufficio stampa.

Art .12. – § 1. Nella CISM nazionale operano il Centro studi e l’Osservatorio della Vita Religiosa.

§ 2. La CISM nazionale si avvale inoltre dell’opera di una Commissione giuridica appositamente istituita.

Art. 13. – Ai Coordinatori delle singole aree spetta, in conformità agli orientamenti dati dal Consiglio Nazionale e di intesa con la Segreteria Generale, studiare, promuovere, coordinare e animare gli ambiti operativi dell’area.

E’ loro compito:

a) favorire la conoscenza . e l’interscambio di orientamenti ed esperienze negli e tra gli ambiti operativi dell’area e con le altre aree;
b) programmare annualmente l’attività dell’area;
c) promuovere approfondimenti e confronti sui temi attinenti all’area, anche mediante l’organizzazione di convegni e/o seminari di studio unitari per tutta l’area o specifici per i singoli ambiti;
d) presentare al Consiglio di Presidenza, di intesa con il Segretario Generale, le proposte maturate negli approfondimenti e nei confronti di cui alla lettera c;
e) promuovere e assicurare la presenza e il coordinamento dei servizi dei Religiosi negli organismi della comunità ecclesiale e della società civile, come rappresentanti della CISM;
f) riunire, almeno tre volte l’anno e nei casi urgenti, gli Animatori dei settori;
g) riunire, almeno una volta l’anno, gli incaricati regionali.

Art. 14. – Gli ambiti operativi di ciascuna area vengono definiti dal Consiglio Nazionale.

Art. 15. – Il Coordinatore di un’area, di intesa con il Segretario generale, può proporre all’approvazione del Consiglio di Presidenza forme peculiari di organizzazione di particolari ambiti dell’area a lui affidata.

Art. 16. – 5 1. Spetta al Consiglio di Presidenza presentare i nominativi dei Coordinatori delle aree. Il Consiglio Nazionale, previa consultazione del Superiore Maggiore del candidato designato, elegge il Coordinatore dell’area. Egli resta in carica tre anni e può essere rieletto.

§ 2. A1 Coordinatore dell’area fanno riferimento gli Animatori preposti ai singoli ambiti operativi. Essi sono nominati dal Presidente con il consenso del Consiglio di Presidenza e dopo aver udito il Coordinatore.

Art. 17. – Nel caso si renda vacante l’incarico di Coordinatore dell’area, il Consiglio di Presidenza elegge, previa consultazione del Superiore Maggiore del candidato, un nuovo Coordinatore.

Art. 18. – Nel caso si renda vacante l’incarico dell’Animatore di un ambito, il Coordinatore dell’area, di intesa con il Segretario generale procede alla designazione di un nuovo Animatore, che sarà nominato dal Presidente con il consenso del Consiglio di Presidenza.

TITOLO II
GLI UFFICI E GLI ORGANISMI A LIVELLO REGIONALE, DIOCESANO O INTERDIOCESANO

Capitolo 1
Gli uffici e gli organismi a livello regionale


Art. 19. – Le Conferenze Regionali possono avere un proprio Direttorio le cui norme non possono essere contrarie allo Statuto e al Regolamento della CISM. Le eventuali specificazioni devono svilupparsi in corrispondenza degli organismi e delle aree nazionali e prevedere un Responsabile per ogni area.

Il Direttorio Regionale è approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 20. – Il Responsabile delle aree a livello regionale mantiene i rapporti con il Coordinatore nazionale e con gli organismi pastorali delle Chiese locali. Egli può avvalersi, se del caso, di eventuali collaboratori.

Capitolo 2
I membri del Segretariato Diocesano o Interdiocesano

Art. 21. – Sono membri di diritto del Segretariato:

a) i Superiori delle singole comunità situate nella Diocesi o nel raggruppamento di Diocesi;
b) i coordinatori di eventuali commissioni o uffici istituiti dal Segretariato per l’animazione di particolari settori;
c) i Religiosi e i membri delle Società di Vita Apostolica che fanno parte dei Consigli Presbiterale e Pastorale della Diocesi.

Capitolo 3
L’Assemblea del Segretariato

Art .22. – 5 1. L’Assemblea è l’organo centrale del Segretariato.

§ 2. Vi fanno parte tutti i membri di diritto di cui all’art. 21 del presente Regolamento.

Art. 23. – L’Assemblea del Segretariato:

a) elegge il Segretario Diocesano o Interdiocesano, che deve essere confermato dal Presidente Regionale;
b) elegge i Consiglieri il cui numero è stabilito da una apposita norma del Direttorio Diocesano o Interdiocesano. Se manca la norma, il numero è stabilito dalla stessa Assemblea del Segretariato.

Capitolo 4
Il Segretario Diocesano o Interdiocesano

Art. 24. – Alla carica di Segretario Diocesano o Interdiocesano può essere eletto qualsiasi religioso o membro di Società di Vita Apostolica purché ascritto in una casa del territorio del Segretariato.

Art. 25. – Il Segretario Diocesano o Interdiocesano con il suo Consiglio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l’attuazione degli scopi della CISM di cui all’art. 2 dello Statuto;
b) incrementare i rapporti di comunione dei Religiosi e dei membri delle Società di Vita Apostolica tra loro, con il clero diocesano e con i laici;
c) sviluppare il cammino di comunione con la segreteria diocesana dell’USMI;
d) mantenere rapporti regolari con il Vescovo diocesano e con il Vicario Episcopale o Delegato Vescovile per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica della iocesi;
e) promuovere la presenza dei Religiosi e dei membri delle Società di Vita Apostolica negli organismi ecclesiali diocesani;
f) convocare almeno una volta all’anno l’Assemblea di tutti i Religiosi e membri delle Società di Vita Apostolica ascritti alle comunità comprese nel territorio del Segretariato;
g) curare il collegamento con la Conferenza Regionale dei Superiori Maggiori.

Art. 26. – Il Segretariato Diocesano o Interdiocesano può avere un proprio Direttorio approvato dall’Assemblea del Segretariato. Le norme in esso contenute dovranno essere conformi allo Statuto clsM, al presente Regolamento e al Direttorio Regionale. Approvato dall’Assemblea del Segretariato, il Direttorio Diocesano o Interdiocesano potrà essere riveduto e aggiornato dalla medesima Assemblea.

TITOLO III
L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Capitolo 1
Norme circa l’amministrazione e i suoi responsabili


Art. 27. – I beni della CISM sono amministrati ai sensi del Libro v I beni temporali della Chiesa del Codice di diritto canonico e in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 28. – Il Presidente della CISM deve chiedere il consenso del Consiglio di presidenza nei seguenti casi:

a) proporre la conferma o la modifica del contributo annuo da parte dei membri iscritti alla Conferenza, come pure la richiesta di contributi straordinari;
b) stipulare contratti di una certa importanza, fare convenzioni, ecc.;
c) approvare spese straordinarie, contrarre debiti.

Art. 29. – Il Segretario Generale della CISM è responsabile dell’amministrazione ordinaria; a lui fa capo l’economo.

Art. 30. – L’economo esercita le sue funzioni nell’ambito della Conferenza in conformità ai can. 1273-1279 del Codice di diritto canonico; fornisce al Consiglio di Presidenza tutti gli elementi contabili da esso richiesti.

Art. 31. – L’economo ha i seguenti compiti:

a) tenere ordinati e aggiornati i libri contabili della CISM e ogni sei mesi sottoporli alla revisione e approvazione del Consiglio di Presidenza;
b) redigere e presentare il rendiconto amministrativo annuale della CISM al Consiglio Nazionale e all’Assemblea Generale, previa approvazione del Consiglio di Presidenza;
c) chiedere i contributi stabiliti, fare, nell’ambito dell’amministrazione ordinaria, le spese correnti per la CISM, pagare i debiti;
d) impiegare, con il consenso del Consiglio di Presidenza, il denaro eccedente le spese collocandolo utilmente per le finalità della Conferenza;
e) redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite e sottoporlo al Consiglio di Presidenza con le sue personali osservazioni e gli opportuni suggerimenti.

Capitolo 2
Altre norme sull’amministrazione

Art. 32. – I mezzi economici per l’attività della CISM provengono:

a) dal contributo annuo a carico dei singoli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica membri della CISM;
b) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.

Art. 33. – L’economo è tenuto ad adempiere il suo compito di amministratore dei beni della CISM con diligenza, in nome della Conferenza, a norma del diritto.

Art. 34. – L’economo, senza il consenso del Consiglio di Presidenza, non può fare atti, contratti, scritture con valore giuridico. I conti correnti bancari devono essere intestati alla CISM e non persone fisiche.

Art. 35. – Chi contrae debiti o qualunque altra obbligazione per conto della CISM ma senza l’autorizzazione del Consiglio di Presidenza, ne risponde personalmente qualunque sia l’ufficio da lui ricoperto. La CISM non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente.

Art. 36. – Il personale dipendente deve essere retribuito con giustizia e onestà. È compito dell’Economo tenere in regola i documenti di assunzione, ottemperare a tutti gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conformità alle leggi civili.

 
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