| TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1. – La «Conferenza Italiana dei
Superiori Maggiori» (CISM) degli Istituti Religiosi e delle
Società di Vita Apostolica maschili è un organismo
di diritto pontificio, costituito con Decreto della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica (prot. n. AG. 2166/60, del 30 novembre 1960) e regolato
dalle norme contenute nel presente Statuto; essa pertanto è
sotto la responsabilità gerarchica della Sede Apostolica
(cfr can. 709).
La CISM fa parte dell’Unione Conferenze Europee
Superiori Maggiori (UCESM).
Con Decreto del Presidente della Repubblica n.
391 del 23 aprile 1966, reg. Corte dei Conti n. 203/102, la CISM
ha ottenuto il riconoscimento civile come persona giuridica senza
fini di lucro.
Art. 2. – Per perseguire lo scopo istituzionale
delle Conferenze dei Superiori maggiori di unire le loro forze per
operare insieme nel realizzare più agevolmente il fine proprio
dei singoli Istituti, fatti salvi sempre l’autonomia, l’indole
e lo spirito di ciascun Istituto, come pure per trattare questioni
di comune interesse e per stabilire una idonea cooperazione e coordinamento
con le Conferenze Episcopali e i singoli Vescovi (cfr can. 708),
la CISM:
a) cura la ricerca, il coordinamento e la diffusione
delle esperienze di vita religiosa e di impegno apostolico;
b) promuove riunioni, convegni e iniziative ai vari livelli e nei
diversi settori;
c) organizza ed erige Istituti che possano servire alla formazione
e all’aggiornamento;
d) opera per facilitare l’inserimento degli Istituti nella
pastorale delle Chiese particolari, salva l’identità
di ciascun Istituto;
e) mantiene un rapporto attivo istituzionale con la Conferenza Episcopale
Italiana (CEI).
Art. 3. – Come organismo che si propone di
promuovere la collaborazione nella Chiesa, la CISM:
a) informa della sua attività la Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica, la Nunziatura Apostolica in Italia, la Conferenza Episcopale
Italiana e l’Unione dei Superiori Generali;
b) stabilisce un rapporto regolare con l’Unione Superiore
Maggiori d’Italia (USMI) favorendo l’intesa e la collaborazione
reciproche;
c) si mantiene in collegamento con gli altri organismi ecclesiali
per favorire la mutua conoscenza e collaborazione;
d) invita a partecipare alle proprie Assemblee Generali il Nunzio
Apostolico in Italia e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana.
TITOLO II
I MEMBRI DELLA CISM
Art. 4. – § 1. Hanno diritto di essere
membri della CISM (cfr can. 708)
a) i Superiori maggiori degli Istituti religiosi
e delle Società di Vita Apostolica maschili sia di diritto
pontificio che di diritto diocesano, residenti in Italia, che governano
una Provincia dell’Istituto o una parte dell’Istituto
ad essa equiparata o una casa sui iuris (cfr can. 620 e 734);
b) i Superiori generali i cui Istituti presenti in Italia non sono
divisi in Province;
c) coloro che canonicamente ricoprono per un gruppo di case o comunità
non erette in Provincia (cfr can. 621), l’ufficio di Delegato
o Vicario di un Superiore maggiore non residente in Italia.
§ 2. Per essere membri della CISM è
necessario che vi sia l’iscrizione da parte degli aventi diritto.
Art. 5. – I membri della CISM si impegnano
a prestare la loro collaborazione perché i confratelli dei
loro Istituti o Società diano la loro opera fattiva alle
attività della Conferenza a livello nazionale, regionale,
diocesano o interdiocesano.
TITOLO III
ORGANI NAZIONALI DELLA CONFERENZA
Art. 6. – 5 1. Per meglio realizzare i suoi
scopi e favorire i mutui rapporti tra i Superiori maggiori e i loro
Istituti e Società, la CISM si articola a tre livelli: nazionale,
regionale e diocesano o interdiocesano.
§ 2. Gli organi della CISM a livello nazionale
sono:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Consiglio Plenario;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) la Segreteria Generale.
Capitolo 1°
Assemblea Generale
Art. 7. – § 1. L’Assemblea Generale
è l’organo supremo della Conferenza, che esercita particolarmente
nelle sue riunioni plenarie le proprie funzioni.
§ 2. All’Assemblea Generale hanno diritto
di partecipare tutti i membri della CISM a norma dell’art.
4 § 2.
§ 3. La partecipazione all’Assemblea
Generale è personale. Tuttavia in caso di impedimento, si
può inviare un proprio delegato o osservatore al quale il
Superiore maggiore può concedere per scritto la sola voce
attiva.
§ 4. Partecipano di diritto all’Assemblea
Generale il Presidente della CISM, il Segretario Generale, con diritto
di voto, e i membri del Consiglio nazionale, di cui all’art.
10 § 1.
§ 5. Partecipano all’Assemblea Generale,
senza diritto di voto, i Segretari regionali. Ad essi pertanto il
Presidente nazionale dovrà inviare l’invito.
§ 6. Il Presidente, sentito il proprio Consiglio,
può invitare all’Assemblea religiosi, religiose, membri
di Società di Vita Apostolica.
§ 7. Tutti coloro che non sono membri della
CISM ai sensi dell’art. 4 § 2 non possono essere ammessi
al voto, ad eccezione del Segretario Generale di cui al g 4.
Art. 8. – § 1. L’Assemblea Generale
si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno.
§ 2. E’ convocata dal Presidente ed
è da lui presieduta.
§ 3. Per la validità della sessione
è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri
effettivi della Conferenza (art. 4 § 2).
§ 4. Le decisioni sono prese dall’Assemblea
Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti, salvo
diversamente disposto.
§ 5. Tutti gli organi della Conferenza ai
diversi livelli e ciascun suo membro, possono proporre, per il tramite
del Consiglio di Presidenza, argomenti da trattare nell’Assemblea
Generale.
Art. 9. – L’Assemblea Generale in particolare:
a) tratta iniziative e problemi relativi agli scopi
istituzionali;
b) decide gli orientamenti da seguire sia su proposta dei Consigli
Nazionale, Plenario o di Presidenza, sia di propria iniziativa;
c) discute e approva le relazioni sulle attività svolte dagli
organismi propri, e il bilancio annuale;
d) aggiorna il contributo annuo dei membri;
e) delibera, a maggioranza dei due terzi dei votanti, i necessari
emendamenti e modifiche allo Statuto, ferma restando l’approvazione
da parte dell’autorità competente;
f) elegge il Presidente della Conferenza.
Capitolo 2°
Il Consiglio Nazionale
Art. 10. – § 1. Il Consiglio Nazionale
è l’organo direttivo della CISM. È composto
dai membri del Consiglio Plenario, di cui all’art. 13, del
Consiglio di Presidenza, di cui all’art. 15, dai membri religiosi
della Commissione mista Vescovi/Religiosi e dai Presidenti delle
Conferenze Regionali.
§ 2. Il Consiglio Nazionale si raduna almeno
due volte all’anno. È convocato dal Presidente della
Conferenza (cfr art. 17 5 2 d), che lo presiede.
Art. 11. – Il Consiglio Nazionale:
a) elegge i due Vicepresidenti;
b) provvede a sostituire mediante elezione i Vicepresidenti che
per qualsiasi motivo venissero a cessare dal loro ufficio;
c) elegge il Segretario Generale, il coordinatore degli uffici della
Segreteria Generale (cfr art. 18 5 1 a-b), il consigliere membro
del Consiglio di Presidenza e i responsabili degli uffici permanenti;
d) elegge i membri della Commissione Mista Vescovi/Religiosi;
e) istituisce gli uffici permanenti di carattere nazionale ed eventuali
commissioni di studio:
f) dà suggerimenti circa le modalità generali di organizzazione
e di azione delle Conferenze Regionali e dei Segretariati diocesani
o interdiocesani;
g) approva il Regolamento della Conferenza Nazionale e i Direttori
delle Conferenze Regionali (art. 24 i);
h) discute ed approva le relazioni del Consiglio di Presidenza sulle
attività da esso svolte e delibera sulle materie sottoposte
al suo esame;
i) prende tutte le decisioni di carattere organizzativo ed amministrativo
necessarie, di sua competenza;
l) interpreta in modo pratico gli articoli del presente Statuto.
Art. 12. – § 1. Ogni membro del Consiglio
Nazionale ha diritto a un voto.
§ 2. Un Presidente di Conferenza Regionale
impedito di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, viene
sostituito dal Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente risultasse
impedito, allora parteciperà al Consiglio il Segretario Regionale,
che però godrà soltanto di voce attiva.
Capitolo 3°
Il Consiglio Plenario
Art. 13. – Il Consiglio Plenario della CISM
è composto:
dai membri del Consiglio di Presidenza di cui all’art.
15;
dall’Economo;
dal coordinatore degli uffici della Segreteria Generale;
dai responsabili degli uffici permanenti.
Art. 14. – Il Consiglio Plenario:
attua le direttive del Consiglio Nazionale, al
quale risponde del proprio operat
elegge i rappresentanti della CISM presso i vari
organismi a livello nazionale;
elegge l’Economo;
elegge il rappresentante legale della Conferenza.
Capitolo 4°
Il Consiglio di Presidenza
Art. 15. – Il Consiglio di Presidenza è
l’organo esecutivo centrale della CISM. È composto:
dal Presidente;
dai Vicepresidenti;
dal Segretario Generale;
da un consigliere eletto dal Consiglio Nazionale.
Art. 16. – Il Consiglio di Presidenza:
a) promuove iniziative utili per l’attuazione
dei fini istituzionali della CISM (cfr art. 2);
b) cura, istituendo anche eventuali commissioni, la pubblicazione:
1° del periodico « Religiosi in Italia»;
2° dei volumi degli Atti delle Assemblee della CISM, dei convegni,
dei seminari e degli incontri da essa promossi o dai suoi uffici
centrali;
3° di altri documenti riguardanti la Vita Consacrata;
c) elegge, previa consultazione con i Superiori maggiori membri
della CISM, i collaboratori degli uffici istituiti dal Consiglio
Nazionale;
d) cura, mediante la Segreteria Generale, i rapporti con le Conferenze
Europee dei eligiosi e con altri organismi nazionali e internazionali;
e) ha le competenze amministrative previste nel Regolamento;
§ 2. Egli, nell’ambito delle sue competenze:
a) promuove l’attuazione delle finalità
istituzionali (cfr art. 2);
b) rappresenta la Conferenza;
c) è membro di diritto della Commissione mista Vescovi/Religiosi
della CEI;
d) convoca e presiede l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale,
il ConsiglioPlenario e il Consiglio di Presidenza;
e) invita le persone di cui all’art. 7 § § 5-6.
f) ha la supervisione e la vigilanza sull’amministrazione.
Capitolo 5°
Il Presidente della Conferenza
Art. 17. – 5 1. Il Presidente della CISM
è eletto dall’Assemblea Generale tra i Superiori maggiori
della Conferenza.
§ 2. Egli nell’ambito delle sue competenze:
a)promuove l’attuazione delle finalità
istituzionali (cfr art. 2);
b) rappresenta la Conferenza;
c) è membri di diritto della Commissione Mista Vescovi/Religiosi
della CEI;
d) convoca e presiede l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale,
il Consiglio Plenario e il Consiglio di Presidenza:
e) invita le persone di cui all’art. 7 §§ 5-6.
Capitolo 6°
La Segreteria Generale
Art. 18. – 5 1. La Segreteria Generale è
composta:
a)dal Segretario Generale;
b) dal coordinatore degli uffici; c) da altre persone addette secondo
le esigenze, a giudizio del Consiglio di Presidenza.
c) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del
Consiglio di Presidenza;
2. Il Segretario Generale:
a) cura l’attuazione delle varie iniziative
secondo le direttive del Consiglio Plenario e del Consiglio di Presidenza;
b) mantiene il collegamento con le Conferenze Regionali e i Segretariati
diocesani;
c) è responsabile dell’amministrazione ordinaria secondo
quanto stabilito nel Regolamento.
TITOLO IV
LE CONFERENZE REGIONALI
Art. 19. – Le Conferenze Regionali sono organi
di collegamento della visivi. La loro costituzione è di competenza
del Consiglio Nazionale.
Art. 20. – Sono membri di diritto della Conferenza
Regionale:
a) i membri della CISM a norma dell’art.
4 5 2 dello Statuto, che hanno residenza nella Regione;
b) i Delegati permanenti degli Istituti e delle Province religiose
e delle Società di Vita Apostolica, la cui sede provinciale
non è nella Regione, ma che hanno case nella stessa. Tali
Delegati vengono nominati per scritto dai Superiori maggiori competenti;
c) il Segretario Regionale CISM di cui all’art. 26, i Segretari
Diocesani e Interdiocesani e i responsabili di uffici o commissioni
regionali.
Art. 21. – § 1. Sono organi della Conferenza
Regionale:
a)l’Assemblea Regionale;
b) il Consiglio di Presidenza Regionale;
c) la Segreteria Regionale.
§ 2. L’Assemblea Regionale si raduna
una volta all’anno.
Capitolo 1°
L’Assemblea Regionale
Art. 22. – § 1.. Hanno diritto di partecipare
all’Assemblea Regionale tutti coloro di cui all’art.
20 a-b-c, e coloro di cui all’art. 23 § 2.
§ 2. L’Assemblea Regionale:
a) promuove nell’ambito della Regione gli
scopi della Conferenza Nazionale di cui all’art. 2 del presente
Statuto;
b) istituisce nell’ambito della Regione i Segretariati Diocesani
o Interdiocesani;
c) elegge il Presidente Regionale;
d) elegge i Vicepresidenti e i Consiglieri del Consiglio Regionale
secondo il numero stabilito dalla stessa Assemblea.
Capitolo 2°
Il Consiglio Regionale
Art. 23. – 5 1. Il Consiglio Regionale è
l’organo direttivo della CISM a livello regionale.
2. È composto:
a)dal Presidente;
b)da uno o più Vicepresidenti;
c)dal Segretario Regionale;
d)dai Consiglieri;
e)dai membri religiosi della Commissione Regionale Mista Vescovi/Religiosi;
f) dai responsabili degli uffici permanenti costituiti dallo stesso
Consiglio Regionale.
§ 3. Il numero dei Vicepresidenti e dei Consiglieri
di cui al § 2 lettere b), d), viene determinato dall’Assemblea
Regionale.
§ 4. Il Consiglio Regionale si raduna almeno
due volte all’anno.
§ 5. I membri del Consiglio Regionale partecipano
di diritto all’Assemblea Regionale.
Art. 24. – Il Consiglio Regionale:
a)promuove gli scopi della CISM di cui all’art.
2 del presente Statuto;
b) fa conoscere ai religiosi e ai membri delle Società di
Vita Apostolica residenti nella Regione le deliberazioni e gli orientamenti
dell’Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale;
c) cura i rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale, con l’USMI
Regionale e altri organismi ecclesiali.;
d) elegge il Segretario Regionale;
e) elegge i responsabili degli uffici permanenti;
f) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti,
i religiosi per la rappresentanza nei vari organismi ecclesiali
regionali e gli incaricati per i settori di attività;
g) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti,
i rappresentanti della Conferenza Regionale alle Commissioni Vescovi/Religiosi
costituite dalla Conferenza Episcopale Regionale;
h) istituisce eventuali commissioni di studio per i problemi della
Regione;
i) redige, se del caso, un proprio Direttorio che, per avere efficacia,
deve essere approvato dal Consiglio Nazionale (cfr Statuto art.
11f).
Capitolo 3°
Il Presidente Regionale
Art. 25. – Il Presidente Regionale è
eletto dall’Assemblea Regionale CISM e rappresenta la Conferenza.
Egli, nell’ambito delle sue competenze:
a) promuove l’attuazione delle finalità
istituzionali (cfr art 2);
b) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Regionale
e del Consiglio di Presidenza Regionale;
c) è membro di diritto della Commissione Mista Vescovi/Religiosi
della Conferenza Episcopale Regionale;
d) conferma il Segretario Diocesano o Interdiocesano legittimamente
eletti.
Capitolo 4°
La Segreteria Regionale
Art. 26. – § 1. La Segreteria Regionale
è composta:
a)dal Segretario Regionale;
b) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del
Consiglio Regionale.
§ 2. Il Segretario Regionale:
a) coordina le attività regionali in conformità
agli orientamenti e alle deliberazioni del Consiglio Regionale;
b) dirige l’attività degli uffici regionali;
c) mantiene il collegamento con gli organismi CISM nazionali e con
i Segretariati Diocesani e Interdiocesani.
TITOLO V
I SEGRETARIATI DIOCESANI E INTERDIOCESANI
Art. 27. – I Segretariati Diocesani e Interdiocesani
CISM sono organi di collegamento, coordinamento e animazione degli
Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica presenti
in ciascuna Diocesi.
Vengono costituiti dall’Assemblea della Conferenza
Regionale (cfr art. 22 § 2 b).
Le norme relative ai membri dei Segretariati Diocesani
e Interdiocesani, all’Assemblea del Segretariato, al Segretario
e al suo Consiglio sono contenute nel Regolamento (artt. 1-4).
Ogni Segretariato Diocesano o Interdiocesano abbia
un proprio Direttorio.
TITOLO VI
NORME PER LE ELEZIONI
Art. 28. – § 1. L’Assemblea Generale,
il Consiglio Nazionale, il Consiglio Plenario, il Consiglio di Presidenza
prendono le proprie deliberazioni o procedono ad elezioni a maggioranza
assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa
nella terza votazione dei membri presenti, salvo per quanto disposto
in questo Statuto all’art. 9 e.
§ 2. Qualora non fosse presente la maggioranza
assoluta dei membri effettivi aventi diritto a partecipare (can.
119, 1°), si potrà procedere alle votazioni, ma ad elezione
avvenuta è necessaria la ratifica da parte della Presidenza
del rispettivo organo superiore.
TITOLO VII
DURATA DEGLI INCARICHI
Art. 29. – Tutte le cariche della CISM, a
qualunque livello, hanno durata triennale e sono rinnovabili. Il
Presidente Nazionale dura in carica quattro anni.
Art. 30. – I religiosi e i membri di una
Società di Vita Apostolica mantengono i loro incarichi in
seno alla CISM nazionale o regionale fino al termine del loro mandato,
anche se cessano dall’ufficio di Superiore maggiore.
TITOLO VIII
L’AMMINISTRAZIONE
Art. 31. – La CISM non persegue fini di lucro.
Per le proprie finalità si avvale dei contributi ordinari
e straordinari dei membri iscritti, dei contributi e donazioni di
altri enti e di ogni altra eventuale entrata derivante dallo svolgimento
delle proprie attività.
Art. 32. – L’amministrazione della
CISM è sotto la vigilanza del Consiglio Plenario, salva la
competenza del Consiglio di Presidenza a norma dell’art. 16
e del presente Statuto.
L’amministrazione è affidata all’Economo
nominato dal Consiglio Plenario (art. 14 c). Questi opera secondo
le norme amministrative del Regolamento e cura la contabilità.
In particolare presenterà ogni sei mesi
ai Consigli Nazionale, Plenario e di Presidenza la situazione economica,
e all’Assemblea Generale il bilancio con una esauriente relazione
amministrativa.
TITOLO IX
RINVIO
Art. 33. – Le norme fondamentali della CISM
sono raccolte nel presente Statuto. È approvato dalla Santa
Sede e soltanto con il suo consenso può essere modificato.
Le altre norme, stabilite dai competenti organi della CISM, sono
raccolte nel Regolamento o in Direttori ai quali si rinvia.
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