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Conferenza Italiana Superiori Maggiori
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La CISM
 
La CISM - STATUTO
Roma 1999
 
Nota Introduttiva
 

Le origini della CISM

Al «Congresso degli stati di perfezione» celebrato a Roma nel mese di dicembre dell’anno santo 1950, fu suggerito agli Istituti religiosi di unirsi e di organizzarsi collettivamente, sia a livello nazionale che internazionale, per realizzare insieme il rinnovamento e l’aggiornamento della vita religiosa. Unioni di vario genere a diversi livelli, alcune già avviate da tempo, sorsero ben presto in tutta la Chiesa.

A livello di Superiori Maggiori d’Italia l’idea di costituirsi in Conferenza maturò nel 1957. Nel mese di marzo, per desiderio della S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari e su invito del Presidente dell’«Unione Romana dei Superiori Generali» (poi, dal 1967, «Unione dei Superiori Generali»), si costituì a Roma, con sede in via degli Astalli, 16, il Comitato di Padri Provinciali, con lo scopo di promuovere lo studio dei problemi comuni e il coordinamento delle attività tra gli Istituti religiosi. Lo stesso Comitato decideva di invitare i Superiori Maggiori d’Italia a un convegno da tenersi nello stesso anno per dare inizio alla Conferenza.

Nel dicembre 1957, i Provinciali italiani, convenuti a Roma, eleggevano a Presidente della Conferenza il p. Giandomenico Maddalena, provinciale della Compagnia di Gesù e a Consiglieri i provinciali p. Reginaldo Bernini (domenicano), don Luigi Fiora (salesiano), p. Silvestro Ghetti (dei Fatebenefratelli). Venne steso, inoltre, un Regolamento provvisorio, che fu poi mandato a tutti i Provinciali, perché ne prendessero visione e inviassero le loro osservazioni. Dei 140 Provinciali che figuravano nel primo elenco, 51 inviarono osservazioni sul Regolamento, mentre la totalità espresse parere favorevole circa la costituzione della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) su scala nazionale e regionale. Iniziava intanto la redazione del primo statuto.

Gli statuti della CISM: continuità e rinnovamento

Dalle origini (1957) ad oggi (1999) la CISM ha avuto sei statuti approvati dalla Santa Sede. Ecco le date di approvazione:

  • 30 novembre 1960: la S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari approva «ad quinquennium» il primo statuto ed erige il Comitato promotore del nuovo organismo in persona morale collegiale;
  • nel giugno 1966, la stessa Congregazione conferma per un altro quinquennio lo statuto, approvando gli emendamenti proposti, soprattutto in riferimento al Regolamento dei Comitati regionali;
  • il 10 luglio 1971, con decreto della S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari, a firma del card. Ildebrando Antoniutti, viene dichiarato «definitivo» lo «Statuto della Conferenza Italiana Superiori Maggiori – CISM»;
  • – il 29 giugno 1980, il card. Eduardo Francisco Pironio approva «ad quinquennium» il nuovo statuto;
  • il 14 febbraio 1986 la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari con decreto a firma del card. J. Hamer conferma per dodici anni (in pratica fino al 14 febbraio 1998) gli statuti CISM adattati alla normativa del Codice di diritto canonico promulgato nel 1983;
  • il 20 febbraio 1998 il card. Eduardo Martinez Somalo, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, approva gli statuti, anteriormente approvati per dodici anni, revisionati in rapporto alla situazione e alle necessità della Conferenza dei Superiori Maggiori in Italia.

I testi che via via si sono succeduti rivelano una profonda continuità, soprattutto per quanto riguarda i fini della Conferenza, la sua costituzione, il governo e i modi di agire. Ma i testi registrano anche i mutamenti che via via sono stati introdotti. La CISM è un organismo vivo e vitale, e come tutti gli organismi continuamente cresce e si rinnova, mantenendo intatta la propria identità.

Lo Statuto del 1998

Presenta le caratteristiche dei precedenti statuti. In esso vi è continuità sostanziale per quanto riguarda i fini, la struttura del governo, l’organizzazione della vita interna della CISM, ma appaiono anche talune novità dovute sia ai mutamenti introdotti dalla legislazione canonica, sia alle esigenze della vita ecclesiale e di una migliore organizzazione.

Gli aggiornamenti principali riguardano il governo centrale e le Conferenze regionali.

Nel governo centrale viene creato il Consiglio plenario distinto dal Consiglio di presidenza e dotato di compiti propri. La durata in carica del Presidente nazionale è portata da tre a quattro anni. La Segreteria Generale assume la fisionomia propria di un ufficio.

Quelli che un tempo erano denominati Comitati regionali, nello Statuto del 1998 prendono il nome di Conferenze Regionali. Si configurano come organi di collegamento della CISM con una struttura che ripete quella nazionale (Assemblea regionale, Consiglio di Presidenza Regionale, Segreteria Regionale). Irrobustita nelle strutture di governo centrale e regionale, la CISM è in grado di adempiere più agevolmente le sue finalità statutarie mantenendo un più intenso rapporto con la Conferenza Episcopale Italiana, con le Conferenze Episcopali Regionali e con i Vescovi diocesani (Statuto, art. 2).

Il Regolamento del 1999

Lo Statuto del 1998 comprende le norme che riguardano la CISM in quanto tale (cfr Codice di diritto canonico, can. 708, 709) e i suoi organi di governo a livello centrale, regionale, diocesano e interdiocesano. Approvato dalla Santa Sede, può essere modificato soltanto con il suo consenso.

Uno statuto richiede, normalmente, un regolamento, un testo cioè di carattere esecutorio e maggiormente organizzativo approvato dagli organi competenti.

Il testo del Regolamento che qui viene pubblicato è applicativo dello Statuto CISM del 1998 ed è stato approvato dal Consiglio nazionale (cfr Statuto art. 11g) il 19 maggio 1999. Le norme riguardano i membri della CISM, la Segreteria Generale, i settori di attività pastorale (aree) affidati a un Coordinatore, gli uffici, i centri e le commissioni. Un apposito titolo (II) tratta degli uffici e degli organismi a livello regionale, diocesano e interdiocesano. Il titolo III riguarda l’amministrazione dei beni.

Il Regolamento prevede che le Conferenze Regionali, i Segretariati diocesani e interdiocesani abbiano o possano avere un proprio Direttorio (cfr Statuto, art. 11g, 24i, 27).

Conclusione

I testi legislativi non sostituiscono né suppliscono le responsabilità proprie delle persone e degli organismi. Sono promulgati perché una determinata istituzione possa progredire e rendersi più adatta ad assolvere la sua missione mantenendo la propria identità.

Lo Statuto e il Regolamento CISM, ora pubblicati congiuntamente, sono strumenti affidati ai Superiori Maggiori, affinché la CISM possa da tutti essere sostenuta e così realizzare una efficace presenza nella Chiesa e nella società in Italia.

 
Statuto - Decreto di approvazione
 

CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. AG 51 – 4/96

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha la missione di promuovere ed animare la pratica dei Consigli evangelici nelle forme approvate della vita consacrata, e la vocazione dei membri delle Società di vita apostolica nelle modalità che sono loro proprie.

Allo stesso Dicastero compete anche di erigere le Conferenze dei Superiori Maggiori dei Religiosi e delle Religiose, approvarne i rispettivi Statuti e vigilare perché le loro attività siano ordinate alla realizzazione degli obiettivi specifici (cfr. «Pastor bonus», art. 105 e 109) come furono indicati dal Concilio Vaticano II (cfr. Decreto Perfectae caritatis», 23) e posteriormente ratificati nel Codice di Diritto Canonico (c. 708).

La Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori – CISM ha presentato a questa Congregazione perché siano approvati, gli Statuti anteriormente approvati per dodici anni e, al presente, revisionati in rapporto alle necessità della vita religiosa, oggi, nella Chiesa.

Dopo attento esame del nuovo testo, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, approva quindi gli Statuti della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori secondo la copia presentata e conservata nell’archivio del Dicastero.

La Conferenza si regoli secondo le presenti norme e quelle del Diritto Universale.

Nonostante ogni cosa contraria.

Dato a Roma, il 20 febbraio 1998.

 
Statuto - Decreto di pubblicazione
 

LIBERTI p. VITTORIO

Presidente della Conferenza Italiana Superiori Maggiori

Premesso che lo Statuto della CISM è stato regolarmente revisionato a seguito della sua scadenza nel febbraio 1998 e il testo rivisto è stato approvato con la prevista maggioranza dalla XXXVII Assemblea Generale CISM in data 6 novembre 1997;

Visto il decreto di approvazione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica in data 20 febbraio 1998 (Prot. N. AG 51 – 4/96),

decreta

che lo Statuto approvato dalla XXXVII Assemblea generale della CISM e dalla Santa Sede, ai sensi del can. 8 § 2 del Codice di diritto canonico sia pubblicato nella Rivista della CISM «Religiosi in Italia» ed entri in vigore trascorso un mese dal giorno apposto al numero della Rivista.

Roma, 25 marzo 1998.

Liberti p. Vittorio

 
Statuto
 

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1. – La «Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori» (CISM) degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica maschili è un organismo di diritto pontificio, costituito con Decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (prot. n. AG. 2166/60, del 30 novembre 1960) e regolato dalle norme contenute nel presente Statuto; essa pertanto è sotto la responsabilità gerarchica della Sede Apostolica (cfr can. 709).

La CISM fa parte dell’Unione Conferenze Europee Superiori Maggiori (UCESM).

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 23 aprile 1966, reg. Corte dei Conti n. 203/102, la CISM ha ottenuto il riconoscimento civile come persona giuridica senza fini di lucro.

Art. 2. – Per perseguire lo scopo istituzionale delle Conferenze dei Superiori maggiori di unire le loro forze per operare insieme nel realizzare più agevolmente il fine proprio dei singoli Istituti, fatti salvi sempre l’autonomia, l’indole e lo spirito di ciascun Istituto, come pure per trattare questioni di comune interesse e per stabilire una idonea cooperazione e coordinamento con le Conferenze Episcopali e i singoli Vescovi (cfr can. 708), la CISM:

a) cura la ricerca, il coordinamento e la diffusione delle esperienze di vita religiosa e di impegno apostolico;
b) promuove riunioni, convegni e iniziative ai vari livelli e nei diversi settori;
c) organizza ed erige Istituti che possano servire alla formazione e all’aggiornamento;
d) opera per facilitare l’inserimento degli Istituti nella pastorale delle Chiese particolari, salva l’identità di ciascun Istituto;
e) mantiene un rapporto attivo istituzionale con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Art. 3. – Come organismo che si propone di promuovere la collaborazione nella Chiesa, la CISM:

a) informa della sua attività la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, la Nunziatura Apostolica in Italia, la Conferenza Episcopale Italiana e l’Unione dei Superiori Generali;
b) stabilisce un rapporto regolare con l’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) favorendo l’intesa e la collaborazione reciproche;
c) si mantiene in collegamento con gli altri organismi ecclesiali per favorire la mutua conoscenza e collaborazione;
d) invita a partecipare alle proprie Assemblee Generali il Nunzio Apostolico in Italia e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

TITOLO II
I MEMBRI DELLA CISM

Art. 4. – § 1. Hanno diritto di essere membri della CISM (cfr can. 708)

a) i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica maschili sia di diritto pontificio che di diritto diocesano, residenti in Italia, che governano una Provincia dell’Istituto o una parte dell’Istituto ad essa equiparata o una casa sui iuris (cfr can. 620 e 734);
b) i Superiori generali i cui Istituti presenti in Italia non sono divisi in Province;
c) coloro che canonicamente ricoprono per un gruppo di case o comunità non erette in Provincia (cfr can. 621), l’ufficio di Delegato o Vicario di un Superiore maggiore non residente in Italia.

§ 2. Per essere membri della CISM è necessario che vi sia l’iscrizione da parte degli aventi diritto.

Art. 5. – I membri della CISM si impegnano a prestare la loro collaborazione perché i confratelli dei loro Istituti o Società diano la loro opera fattiva alle attività della Conferenza a livello nazionale, regionale, diocesano o interdiocesano.

TITOLO III
ORGANI NAZIONALI DELLA CONFERENZA

Art. 6. – 5 1. Per meglio realizzare i suoi scopi e favorire i mutui rapporti tra i Superiori maggiori e i loro Istituti e Società, la CISM si articola a tre livelli: nazionale, regionale e diocesano o interdiocesano.

§ 2. Gli organi della CISM a livello nazionale sono:

a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Consiglio Plenario;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) la Segreteria Generale.

Capitolo 1°
Assemblea Generale

Art. 7. – § 1. L’Assemblea Generale è l’organo supremo della Conferenza, che esercita particolarmente nelle sue riunioni plenarie le proprie funzioni.

§ 2. All’Assemblea Generale hanno diritto di partecipare tutti i membri della CISM a norma dell’art. 4 § 2.

§ 3. La partecipazione all’Assemblea Generale è personale. Tuttavia in caso di impedimento, si può inviare un proprio delegato o osservatore al quale il Superiore maggiore può concedere per scritto la sola voce attiva.

§ 4. Partecipano di diritto all’Assemblea Generale il Presidente della CISM, il Segretario Generale, con diritto di voto, e i membri del Consiglio nazionale, di cui all’art. 10 § 1.

§ 5. Partecipano all’Assemblea Generale, senza diritto di voto, i Segretari regionali. Ad essi pertanto il Presidente nazionale dovrà inviare l’invito.

§ 6. Il Presidente, sentito il proprio Consiglio, può invitare all’Assemblea religiosi, religiose, membri di Società di Vita Apostolica.

§ 7. Tutti coloro che non sono membri della CISM ai sensi dell’art. 4 § 2 non possono essere ammessi al voto, ad eccezione del Segretario Generale di cui al g 4.

Art. 8. – § 1. L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno.

§ 2. E’ convocata dal Presidente ed è da lui presieduta.

§ 3. Per la validità della sessione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi della Conferenza (art. 4 § 2).

§ 4. Le decisioni sono prese dall’Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti, salvo diversamente disposto.

§ 5. Tutti gli organi della Conferenza ai diversi livelli e ciascun suo membro, possono proporre, per il tramite del Consiglio di Presidenza, argomenti da trattare nell’Assemblea Generale.

Art. 9. – L’Assemblea Generale in particolare:

a) tratta iniziative e problemi relativi agli scopi istituzionali;
b) decide gli orientamenti da seguire sia su proposta dei Consigli Nazionale, Plenario o di Presidenza, sia di propria iniziativa;
c) discute e approva le relazioni sulle attività svolte dagli organismi propri, e il bilancio annuale;
d) aggiorna il contributo annuo dei membri;
e) delibera, a maggioranza dei due terzi dei votanti, i necessari emendamenti e modifiche allo Statuto, ferma restando l’approvazione da parte dell’autorità competente;
f) elegge il Presidente della Conferenza.

Capitolo 2°
Il Consiglio Nazionale

Art. 10. – § 1. Il Consiglio Nazionale è l’organo direttivo della CISM. È composto dai membri del Consiglio Plenario, di cui all’art. 13, del Consiglio di Presidenza, di cui all’art. 15, dai membri religiosi della Commissione mista Vescovi/Religiosi e dai Presidenti delle Conferenze Regionali.

§ 2. Il Consiglio Nazionale si raduna almeno due volte all’anno. È convocato dal Presidente della Conferenza (cfr art. 17 5 2 d), che lo presiede.

Art. 11. – Il Consiglio Nazionale:

a) elegge i due Vicepresidenti;
b) provvede a sostituire mediante elezione i Vicepresidenti che per qualsiasi motivo venissero a cessare dal loro ufficio;
c) elegge il Segretario Generale, il coordinatore degli uffici della Segreteria Generale (cfr art. 18 5 1 a-b), il consigliere membro del Consiglio di Presidenza e i responsabili degli uffici permanenti;
d) elegge i membri della Commissione Mista Vescovi/Religiosi;
e) istituisce gli uffici permanenti di carattere nazionale ed eventuali commissioni di studio:
f) dà suggerimenti circa le modalità generali di organizzazione e di azione delle Conferenze Regionali e dei Segretariati diocesani o interdiocesani;
g) approva il Regolamento della Conferenza Nazionale e i Direttori delle Conferenze Regionali (art. 24 i);
h) discute ed approva le relazioni del Consiglio di Presidenza sulle attività da esso svolte e delibera sulle materie sottoposte al suo esame;
i) prende tutte le decisioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie, di sua competenza;
l) interpreta in modo pratico gli articoli del presente Statuto.

Art. 12. – § 1. Ogni membro del Consiglio Nazionale ha diritto a un voto.

§ 2. Un Presidente di Conferenza Regionale impedito di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, viene sostituito dal Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente risultasse impedito, allora parteciperà al Consiglio il Segretario Regionale, che però godrà soltanto di voce attiva.

Capitolo 3°
Il Consiglio Plenario

Art. 13. – Il Consiglio Plenario della CISM è composto:

dai membri del Consiglio di Presidenza di cui all’art. 15;
dall’Economo;
dal coordinatore degli uffici della Segreteria Generale;
dai responsabili degli uffici permanenti.

Art. 14. – Il Consiglio Plenario:

attua le direttive del Consiglio Nazionale, al quale risponde del proprio operat

elegge i rappresentanti della CISM presso i vari organismi a livello nazionale;
elegge l’Economo;
elegge il rappresentante legale della Conferenza.

Capitolo 4°
Il Consiglio di Presidenza

Art. 15. – Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo centrale della CISM. È composto:

dal Presidente;
dai Vicepresidenti;
dal Segretario Generale;
da un consigliere eletto dal Consiglio Nazionale.

Art. 16. – Il Consiglio di Presidenza:

a) promuove iniziative utili per l’attuazione dei fini istituzionali della CISM (cfr art. 2);
b) cura, istituendo anche eventuali commissioni, la pubblicazione:
1° del periodico « Religiosi in Italia»;
2° dei volumi degli Atti delle Assemblee della CISM, dei convegni, dei seminari e degli incontri da essa promossi o dai suoi uffici centrali;
3° di altri documenti riguardanti la Vita Consacrata;
c) elegge, previa consultazione con i Superiori maggiori membri della CISM, i collaboratori degli uffici istituiti dal Consiglio Nazionale;
d) cura, mediante la Segreteria Generale, i rapporti con le Conferenze Europee dei eligiosi e con altri organismi nazionali e internazionali;
e) ha le competenze amministrative previste nel Regolamento;

§ 2. Egli, nell’ambito delle sue competenze:

a) promuove l’attuazione delle finalità istituzionali (cfr art. 2);
b) rappresenta la Conferenza;
c) è membro di diritto della Commissione mista Vescovi/Religiosi della CEI;
d) convoca e presiede l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il ConsiglioPlenario e il Consiglio di Presidenza;
e) invita le persone di cui all’art. 7 § § 5-6.
f) ha la supervisione e la vigilanza sull’amministrazione.

Capitolo 5°
Il Presidente della Conferenza

Art. 17. – 5 1. Il Presidente della CISM è eletto dall’Assemblea Generale tra i Superiori maggiori della Conferenza.

§ 2. Egli nell’ambito delle sue competenze:

a)promuove l’attuazione delle finalità istituzionali (cfr art. 2);
b) rappresenta la Conferenza;
c) è membri di diritto della Commissione Mista Vescovi/Religiosi della CEI;
d) convoca e presiede l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio Plenario e il Consiglio di Presidenza:
e) invita le persone di cui all’art. 7 §§ 5-6.

Capitolo 6°
La Segreteria Generale

Art. 18. – 5 1. La Segreteria Generale è composta:

a)dal Segretario Generale;
b) dal coordinatore degli uffici; c) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del Consiglio di Presidenza.
c) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del Consiglio di Presidenza;

2. Il Segretario Generale:

a) cura l’attuazione delle varie iniziative secondo le direttive del Consiglio Plenario e del Consiglio di Presidenza;
b) mantiene il collegamento con le Conferenze Regionali e i Segretariati diocesani;
c) è responsabile dell’amministrazione ordinaria secondo quanto stabilito nel Regolamento.

TITOLO IV
LE CONFERENZE REGIONALI

Art. 19. – Le Conferenze Regionali sono organi di collegamento della visivi. La loro costituzione è di competenza del Consiglio Nazionale.

Art. 20. – Sono membri di diritto della Conferenza Regionale:

a) i membri della CISM a norma dell’art. 4 5 2 dello Statuto, che hanno residenza nella Regione;
b) i Delegati permanenti degli Istituti e delle Province religiose e delle Società di Vita Apostolica, la cui sede provinciale non è nella Regione, ma che hanno case nella stessa. Tali Delegati vengono nominati per scritto dai Superiori maggiori competenti;
c) il Segretario Regionale CISM di cui all’art. 26, i Segretari Diocesani e Interdiocesani e i responsabili di uffici o commissioni regionali.

Art. 21. – § 1. Sono organi della Conferenza Regionale:

a)l’Assemblea Regionale;
b) il Consiglio di Presidenza Regionale;
c) la Segreteria Regionale.

§ 2. L’Assemblea Regionale si raduna una volta all’anno.

Capitolo 1°
L’Assemblea Regionale

Art. 22. – § 1.. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Regionale tutti coloro di cui all’art. 20 a-b-c, e coloro di cui all’art. 23 § 2.

§ 2. L’Assemblea Regionale:

a) promuove nell’ambito della Regione gli scopi della Conferenza Nazionale di cui all’art. 2 del presente Statuto;
b) istituisce nell’ambito della Regione i Segretariati Diocesani o Interdiocesani;
c) elegge il Presidente Regionale;
d) elegge i Vicepresidenti e i Consiglieri del Consiglio Regionale secondo il numero stabilito dalla stessa Assemblea.

Capitolo 2°
Il Consiglio Regionale

Art. 23. – 5 1. Il Consiglio Regionale è l’organo direttivo della CISM a livello regionale.

2. È composto:

a)dal Presidente;
b)da uno o più Vicepresidenti;
c)dal Segretario Regionale;
d)dai Consiglieri;
e)dai membri religiosi della Commissione Regionale Mista Vescovi/Religiosi;
f) dai responsabili degli uffici permanenti costituiti dallo stesso Consiglio Regionale.

§ 3. Il numero dei Vicepresidenti e dei Consiglieri di cui al § 2 lettere b), d), viene determinato dall’Assemblea Regionale.

§ 4. Il Consiglio Regionale si raduna almeno due volte all’anno.

§ 5. I membri del Consiglio Regionale partecipano di diritto all’Assemblea Regionale.

Art. 24. – Il Consiglio Regionale:

a)promuove gli scopi della CISM di cui all’art. 2 del presente Statuto;
b) fa conoscere ai religiosi e ai membri delle Società di Vita Apostolica residenti nella Regione le deliberazioni e gli orientamenti dell’Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale;
c) cura i rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale, con l’USMI Regionale e altri organismi ecclesiali.;
d) elegge il Segretario Regionale;
e) elegge i responsabili degli uffici permanenti;
f) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti, i religiosi per la rappresentanza nei vari organismi ecclesiali regionali e gli incaricati per i settori di attività;
g) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti, i rappresentanti della Conferenza Regionale alle Commissioni Vescovi/Religiosi costituite dalla Conferenza Episcopale Regionale;
h) istituisce eventuali commissioni di studio per i problemi della Regione;
i) redige, se del caso, un proprio Direttorio che, per avere efficacia, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale (cfr Statuto art. 11f).

Capitolo 3°
Il Presidente Regionale

Art. 25. – Il Presidente Regionale è eletto dall’Assemblea Regionale CISM e rappresenta la Conferenza. Egli, nell’ambito delle sue competenze:

a) promuove l’attuazione delle finalità istituzionali (cfr art 2);
b) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio di Presidenza Regionale;
c) è membro di diritto della Commissione Mista Vescovi/Religiosi della Conferenza Episcopale Regionale;
d) conferma il Segretario Diocesano o Interdiocesano legittimamente eletti.

Capitolo 4°
La Segreteria Regionale

Art. 26. – § 1. La Segreteria Regionale è composta:

a)dal Segretario Regionale;
b) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del Consiglio Regionale.

§ 2. Il Segretario Regionale:

a) coordina le attività regionali in conformità agli orientamenti e alle deliberazioni del Consiglio Regionale;
b) dirige l’attività degli uffici regionali;
c) mantiene il collegamento con gli organismi CISM nazionali e con i Segretariati Diocesani e Interdiocesani.

TITOLO V
I SEGRETARIATI DIOCESANI E INTERDIOCESANI

Art. 27. – I Segretariati Diocesani e Interdiocesani CISM sono organi di collegamento, coordinamento e animazione degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica presenti in ciascuna Diocesi.

Vengono costituiti dall’Assemblea della Conferenza Regionale (cfr art. 22 § 2 b).

Le norme relative ai membri dei Segretariati Diocesani e Interdiocesani, all’Assemblea del Segretariato, al Segretario e al suo Consiglio sono contenute nel Regolamento (artt. 1-4).

Ogni Segretariato Diocesano o Interdiocesano abbia un proprio Direttorio.

TITOLO VI
NORME PER LE ELEZIONI

Art. 28. – § 1. L’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio Plenario, il Consiglio di Presidenza prendono le proprie deliberazioni o procedono ad elezioni a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione dei membri presenti, salvo per quanto disposto in questo Statuto all’art. 9 e.

§ 2. Qualora non fosse presente la maggioranza assoluta dei membri effettivi aventi diritto a partecipare (can. 119, 1°), si potrà procedere alle votazioni, ma ad elezione avvenuta è necessaria la ratifica da parte della Presidenza del rispettivo organo superiore.

TITOLO VII
DURATA DEGLI INCARICHI

Art. 29. – Tutte le cariche della CISM, a qualunque livello, hanno durata triennale e sono rinnovabili. Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni.

Art. 30. – I religiosi e i membri di una Società di Vita Apostolica mantengono i loro incarichi in seno alla CISM nazionale o regionale fino al termine del loro mandato, anche se cessano dall’ufficio di Superiore maggiore.

TITOLO VIII
L’AMMINISTRAZIONE

Art. 31. – La CISM non persegue fini di lucro. Per le proprie finalità si avvale dei contributi ordinari e straordinari dei membri iscritti, dei contributi e donazioni di altri enti e di ogni altra eventuale entrata derivante dallo svolgimento delle proprie attività.

Art. 32. – L’amministrazione della CISM è sotto la vigilanza del Consiglio Plenario, salva la competenza del Consiglio di Presidenza a norma dell’art. 16 e del presente Statuto.

L’amministrazione è affidata all’Economo nominato dal Consiglio Plenario (art. 14 c). Questi opera secondo le norme amministrative del Regolamento e cura la contabilità.

In particolare presenterà ogni sei mesi ai Consigli Nazionale, Plenario e di Presidenza la situazione economica, e all’Assemblea Generale il bilancio con una esauriente relazione amministrativa.

TITOLO IX
RINVIO

Art. 33. – Le norme fondamentali della CISM sono raccolte nel presente Statuto. È approvato dalla Santa Sede e soltanto con il suo consenso può essere modificato. Le altre norme, stabilite dai competenti organi della CISM, sono raccolte nel Regolamento o in Direttori ai quali si rinvia.

 
 
 
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